La legge sulla tutela delle denominazioni "artigianato", "artigiano" e "artigianale" c'è ma Confartigianato chiede più controlli alle Regioni. Dopo l'entrata in vigore della norma lo scorso 7 aprile, infatti, il rischio è che l'etichetta rimanga solo sulla carta in assenza di un efficace sistema di controlli e sanzioni su chi utilizza impropriamente questo termine, riservato solo alla promozione di prodotti e servizi da parte di imprese in possesso della qualifica artigiana e iscritte all'Albo delle imprese artigiane presso le Camere di commercio.
Marco Granelli (Confartigianato): "In gioco c'è la tutela di imprese e consumatori".
A ribadirlo è stato il presidente di Confartigianato Marco Granelli: "Abbiamo finalmente una norma che chiarisce chi può qualificarsi come artigiano e utilizzare denominazioni che certificano per i consumatori qualità, competenza, origine e lavorazione artigiana. Non possiamo permettere che rimanga lettera morta per ritardi da parte delle Regioni. In gioco non c'è soltanto la tutela delle imprese regolari, ma anche quella dei consumatori. Chi acquista un prodotto o un servizio presentato come artigianale deve poter avere la certezza che quella denominazione corrisponda a una realtà verificabile. Senza controlli efficaci, il rischio è che i finti artigiani continuino a sfruttare la reputazione delle imprese autentiche, creando confusione nel mercato e potenziali rischi per chi acquist". Anche in ambito alimentare e nel fuoricasa.

Secondo Confartigianato ci sono 850.000 finti artigiani.
Secondo l'associazione, sarebbero circa 850.000 i finti artigiani che ingannano i consumatori e alimentano concorrenza sleale ai danni delle 588.000 vere imprese artigiane nei settori più esposti: dall'alimentare alla moda, dall'arredamento all'artigianato artistico, fino ad acconciatori, idraulici e autoriparatori. L’etichetta artigianale non può essere usata da tutti. La nuova legge rende la qualifica di “artigiano” giuridicamente riconoscibile e non più un semplice aggettivo utilizzabile liberamente a fini pubblicitari. Chi viola le disposizioni è punito con sanzioni pari all’1% del fatturato e comunque non meno di 25.000 euro per ciascuna violazione. Le nuove regole riguardano la comunicazione commerciale in tutte le sue principali forme: pubblicità, packaging, etichette, siti internet, eCommerce e social network. Gli effetti della disciplina sono concreti. Ad esempio, un bar con laboratorio di gelateria non iscritto all’Albo non può pubblicizzare il proprio gelato come “artigianale”, mentre può definirlo “di produzione propria” o “di qualità”. Un’impresa non artigiana può invece vendere un prodotto realizzato da un’impresa artigiana e presentarlo come tale, purché sia in grado di dimostrarne la provenienza. Allo stesso modo, è possibile valorizzare l’origine artigiana di un singolo componente o ingrediente, ma non estendere automaticamente tale qualifica all’intero prodotto.
Divieti e possibilità: i termini ammessi.
Il divieto di utilizzare le denominazioni “artigianato”, “artigiano” e “artigianale” riguarda anche i soggetti che non operano in forma d’impresa, come i titolari di partita Iva non iscritti all’Albo delle imprese artigiane e gli hobbisti che vendono occasionalmente beni o servizi. La disciplina non modifica le normative speciali, come quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette. Restano inoltre utilizzabili espressioni come “fatto a mano”, “tradizionale”, “sartoriale”, “su misura”, “realizzato con manualità”, purché siano utilizzate in modo non ingannevole. Per aiutare imprese e consumatori a orientarsi nella nuova normativa, Confartigianato ha realizzato il vademecum Pubblicità e artigianato, che illustra le regole e propone esempi pratici per utilizzare correttamente i riferimenti all’artigianato.